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Quiz AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI
MATERIA: Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario
Quesiti Risposta Multipla
3484. Ai sensi delle delibere Cicr 29 luglio 2008, n. 275 e della Banca d’Italia 18 giugno 2009, l’intermediario deve pronunciarsi sul reclamo proposto dal cliente:
Entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l’adempimento
Entro 5 giorni, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l’adempimento
Tempestivamente, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l’adempimento
Quando giunge a una decisione circa l’accoglimento o il rigetto, dovendo esclusivamente indicare, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l’adempimento
3469. Un ricorso proposto oltre il termine di 12 mesi dalla presentazione del ricorso all'intermediario:
È irricevibile
Può essere accolto con parere favorevole della Banca d'Italia
Può essere sempre esaminato dall'ABF
Può essere accolto con parere favorevole del giudice ordinario
3454. Entro quale termine il cliente può proporre ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario nei confronti di un intermediario?
Entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo
Entro 2 mesi dalla presentazione del reclamo
Dopo che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla presentazione del reclamo
Dopo che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla presentazione del reclamo
3503. Ai sensi della delibera Banca d’Italia 18 giugno 2009, in materia di Arbitro Bancario Finanziario, il termine entro il quale il collegio deve pronunciarsi sul riscorso:
Non può essere sospeso, al fine di assicurare rapidità al procedimento
Può essere sospeso, una o più volte, per un periodo complessivamente non superiore a 60 giorni, sia dal collegio sia dalla segreteria tecnica
Può essere sospeso, ma solo una volta, dal solo dal collegio
Può essere sospeso, anche più volte, per un periodo complessivamente non superiore a 60 giorni, solo dal collegio
3488. Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario:
Deve essere sottoscritto anche dal cliente o corredato di procura solo qualora sia presentato, per conto del cliente, da altro rappresentante a ciò autorizzato
Deve essere sottoscritto anche dal cliente o corredato di procura qualora sia presentato, per conto del cliente, da un’associazione di categoria alla quale il cliente medesimo aderisca ovvero da altro rappresentante a ciò autorizzato
Qualora sia presentato, per conto del cliente, da un’associazione di categoria alla quale il cliente medesimo aderisca ovvero da altro rappresentante a ciò autorizzato, non è necessaria la sottoscrizione del cliente o la procura
Deve necessariamente essere sottoscritto dal cliente, poiché deve essere presentato personalmente pena l’inammissibilità
3473. Ai sensi dell’art. 128-bis del d.lgs. 385/1993, è obbligatoria l’adesione da parte dei soggetti di cui all’articolo 115 del d.lgs. n. 385/1993 all’arbitro bancario finanziario, quale sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela?
Sì, i soggetti elencati all’art. 115 del d.lgs. n. 385/1993 hanno l’obbligo di aderire all’Arbitro Bancario Finanziario, ma la mancata adesione non incide sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività creditizia
Sì, i soggetti elencati all’art. 115 del d.lgs. n. 385/1993 hanno l’obbligo di aderire all’Arbitro Bancario Finanziario, quale condizione di ammissibilità allo svolgimento dell’intermediazione creditizia
No, non è mai obbligatoria, bensì facoltativa
Sì, l’adesione è obbligatoria per tutti i soggetti indicati dall’art. 115 del d.lgs. n. 385/1993 e per gli intermediari con sede in un altro Stato membro dell’Unione Europea che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi
3458. Tizio presenta un reclamo alla Banca X. Trascorrono 18 mesi e Tizio decide di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario per la tutela delle proprie ragioni: può presentare direttamente un ricorso?
Si
No, occorre prima che Tizio presenti un nuovo reclamo alla banca
No, ogni diritto si è prescritto
No, Tizio è decaduto dal diritto e può rivolgersi soltanto al giudice ordinario
3507. Con riguardo alle condizioni di nomina dei componenti dell’Arbitro Bancario Finanziario, quale tra le seguenti affermazioni è FALSA?
Non possono essere nominati componenti coloro che, nel biennio precedente, abbiano ricoperto cariche sociali o abbiano svolto attività di lavoro subordinato ovvero di lavoro autonomo avente carattere di collaborazione coordinata e continuativa presso le associazioni dei consumatori o delle altre categorie di clienti
Non possono essere nominati componenti coloro che, al momento dell’incarico, abbiano un qualsiasi rapporto di collaborazione, anche di natura non stabile o non continuativa, con gli intermediari o le loro associazioni o con le associazioni dei consumatori o delle altre categorie di clienti
Non possono essere nominati componenti coloro che, nel biennio precedente, abbiano ricoperto cariche sociali presso gli intermediari o le loro associazioni
Non possono essere nominati componenti coloro che, nel biennio precedente, abbiano svolto attività di lavoro subordinato ovvero di lavoro autonomo avente carattere di collaborazione coordinata e continuativa presso gli intermediari o le loro associazioni
3443. Quante sedi ha l'Arbitro Bancario Finanziario?
L'ABF ha diverse sedi (c.d. organi decidenti) competenti in base ad un criterio oggettivo (una sede decide i ricorsi relativi ai mutui, un'altra quelli relativi alle aperture di credito etc.)
L'ABF ha diverse sedi (c.d. organi decidenti) competenti in base ad un criterio territoriale
L'ABF ha una sola sede (c.d. organo decidente) in Roma
L'ABF ha diverse sedi (c.d. organi decidenti) competenti in base ad un criterio soggettivo (una sede decide i ricorsi dei clienti persone fisiche, un'altra decide quelli delle persone fisiche)
3492. Il cliente che abbia proposto un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario:
Deve dare comunicazione del ricorso all’intermediario, entro quattro giorni dalla presentazione del ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, inviandone copia con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata
Non deve dare alcuna comunicazione all’intermediario
Deve dare tempestiva comunicazione del riscorso all’intermediario, inviandone copia con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata
Deve dare comunicazione del ricorso all’intermediario, entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, inviandone copia con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata