F1
TastoEffeUno.it
La "Guida in linea" sul Web!
GUIDE
TUTORIALS
CORSI
TEMPLATE
VIDEO
QUIZ
GIOCHI DIDATTICI
Concorso Magistratura Tributaria 2025
MATERIA: DIRITTO TRIBUTARIO
Quesiti Risposta Multipla
Ai sensi dell’art. 22, secondo comma, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:
Per i redditi non soggetti a tassazione separata, se l'ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti è superiore a quello dell'imposta netta di cui agli articoli 21 e 22 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.
Per i redditi non soggetti a tassazione separata, se l'ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti è inferiore a quello dell'imposta lorda di cui agli articoli 19 e 20 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.
Per i redditi tassati separatamente, se l'ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti è superiore a quello dell'imposta netta di cui agli articoli 19 e 21 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.
Per i redditi tassati separatamente, se l'ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti è superiore a quello dell'imposta netta di cui agli articoli 20 e 21 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.
Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 64, secondo comma, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:
Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 40 per cento della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.
Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 20 per cento della rendita catastale o del canone di locazione, purché non finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.
Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.
Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 30 per cento della rendita catastale o del canone di locazione, purché non finanziaria, a condizione che il contribuente disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.
Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 58, terzo comma, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, seleziona l'affermazione corretta:
Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa non concorrono a formare il reddito se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa concorrono a formare il reddito anche se i beni vengono destinati al consumo personale. Non concorrono a formare il reddito se i beni vengono destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa concorrono a formare il reddito anche se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa non concorrono a formare il reddito anche se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore. Concorrono a formare il reddito se i beni vengono destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
L'art. 136 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, che si occupa di dettare i criteri per la determinazione dell'imposta dovuta nell'ambito del consolidato fiscale mondiale:
Prevede che al fine di determinare la quota di imposta italiana relativa al reddito estero oggetto di imputazione alla formazione del reddito imponibile complessivo di cui al comma 1 dell'art. 136 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, concorrono prioritariamente i redditi prodotti dalle controllate estere, e la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale è accreditabile l'imposta estera è calcolata unitariamente e dunque considerando il reddito unitario di tutte le controllate estere.
Prevede che al fine di determinare la quota di imposta italiana relativa al reddito estero oggetto di imputazione alla formazione del reddito imponibile complessivo di cui al comma 1 dell'art. 136 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, concorrono prioritariamente i redditi prodotti dalle controllate estere, e la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale è accreditabile l'imposta nazionale è calcolata unitariamente e dunque considerando il reddito unitario di tutte le controllate italiane.
Prevede che al fine di determinare la quota di imposta italiana relativa al reddito estero oggetto di imputazione alla formazione del reddito imponibile complessivo di cui al comma 1 dell'art. 136 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, concorrono prioritariamente i redditi prodotti dalle controllate estere, e la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale è accreditabile l'imposta estera è calcolata con riferimento a ciascuna controllata estera.
Prevede che al fine di determinare la quota di imposta italiana relativa al reddito estero oggetto di imputazione alla formazione del reddito imponibile complessivo di cui al comma 1 dell'art. 136 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, concorrono prioritariamente i redditi prodotti dalle controllate italiane.
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 11 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, selezionare l’affermazione corretta:
Se l'ammontare dei crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta l’Amministrazione finanziaria può scegliere di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di disporne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
Se l'ammontare dei crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta lorda il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
Se l'ammontare dei crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
Se l'ammontare dei crediti d'imposta è inferiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 12, comma 1, lett. c) del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, è corretto affermare che:
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione è ripartita, nella misura del 50 per cento tra i genitori legalmente ed effettivamente separati.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione è ripartita, nella misura del 40 per cento tra i genitori legalmente ed effettivamente separati.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione è ripartita, nella misura del 30 per cento tra i genitori legalmente ed effettivamente separati.
Ai sensi dell'art. 11, quinto comma, dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212 del 2000).
Quando la risposta ad interpello non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a diniego della soluzione prospettata dal contribuente da parte dell'amministrazione. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono annullabili.
Quando la risposta ad interpello non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a diniego della soluzione prospettata dal contribuente da parte dell'amministrazione. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli.
Quando la risposta ad interpello non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente da parte dell'amministrazione. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono annullabili.
Quando la risposta ad interpello non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente da parte dell'amministrazione. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli.
Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. del 31 ottobre 1990 n. 346:
La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo per la proprietà gravata da diritti reali di godimento, la sommatoria tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata.
La base imponibile, relativamente ai beni mobili compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo per la proprietà gravata da diritti reali di godimento, la sommatoria tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata.
La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo per la proprietà gravata da diritti reali di godimento, la differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata.
La base imponibile, relativamente ai beni mobili compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo per la proprietà gravata da diritti reali di godimento, il prodotto tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata.
Ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633:
Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo, in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni. Non si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all'art. 2507 del codice civile e dalle società di fatto.
Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo, in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione, di armamento e dalle società di fatto. Non si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società estere di cui all'art. 2507 del codice civile.
Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all'art. 2507 del codice civile e dalle società di fatto.
Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo, in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento. Non si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte, dalle società estere di cui all'art. 2507 del codice civile e dalle società di fatto.
Ai sensi dell'art. 40-ter del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, i prestatori dei servizi di pagamento conservano la documentazione che riporta le informazioni di cui all'articolo 40-sexies, del medesimo decreto, dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri:
Che prestano ogni quadrimestre, al fine di consentire all'amministrazione finanziaria di effettuare i controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che si considerano effettuate nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea allo scopo di conseguire l'obiettivo di lottare contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto.
Che prestano ogni anno, al fine di consentire all'amministrazione finanziaria di effettuare i controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che si considerano effettuate nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea allo scopo di conseguire l'obiettivo di lottare contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto.
Che prestano ogni trimestre, al fine di consentire all'amministrazione finanziaria di effettuare i controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che si considerano effettuate nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea allo scopo di conseguire l'obiettivo di lottare contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto.
Che prestano ogni semestre, al fine di consentire all'amministrazione finanziaria di effettuare i controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che si considerano effettuate nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea allo scopo di conseguire l'obiettivo di lottare contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto.