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Concorso Magistratura Tributaria 2025
MATERIA: DIRITTO TRIBUTARIO
Quesiti Risposta Multipla
Ai sensi dell'art. 73, quarto comma, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:
L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.
L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato esclusivamente in base alla legge.
L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge o all'atto costitutivo. Ai fini della determinazione dell'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente non assume rilievo lo statuto, anche se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.
L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge o allo statuto. Ai fini della determinazione dell'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente non assume rilievo l'atto costitutivo, anche se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.
Considerato quanto previsto dall'art. 54, comma 5, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, seleziona l'affermazione corretta:
Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta.
Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente costituiscono compensi in natura per il professionista. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti del 5 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta.
Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente costituiscono compensi in natura per il professionista. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti del 15 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta.
Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti del 5 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta.
Ai fini delle imposte sui redditi:
Le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali.
Le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali.
Le società di fatto sono equiparate alle società semplici o alle società in accomandita semplice secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali.
Le società di fatto sono equiparate in ogni caso alle società in accomandita semplice a prescindere dall’oggetto dell’attività svolta.
Ai sensi dell'art. 152, primo comma, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, per le societa' e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il reddito della stabile organizzazione e' determinato:
In base agli utili e alle perdite ad essa riferibili, e secondo le disposizioni della Sezione I, del Capo II, del Titolo II, sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche.
In base agli utili e alle perdite ad essa riferibili, e secondo le disposizioni della Sezione I, del Capo II, del Titolo II, sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti non residenti aventi le medesime caratteristiche.
In base agli utili, non considerate le perdite, ad essa riferibili, e secondo le disposizioni della Sezione I, del Capo II, del Titolo IV, sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti non residenti aventi le medesime caratteristiche.
In base agli utili, non considerate le perdite, ad essa riferibili, e secondo le disposizioni della Sezione I, del Capo II, del Titolo III, sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti non residenti aventi le medesime caratteristiche.
Seleziona l'affermazione corretta:
Gli atti dell'amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
Gli atti dell'amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili esclusivamente per violazione di legge.
E' esclusa l'impugnabilità degli atti dell'amministrazione finanziaria dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria per violazione di legge. Si tratta di un vizio esclusivamente rilevabile innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
Gli atti dell'amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, e sulla validità degli atti. E' esclusa l'impugnabilità degli atti dell'amministrazione finanziaria dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria per violazione delle norme riguardanti la partecipazione del contribuente.
Ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. del 31 ottobre 1990 n. 346:
La dichiarazione della successione deve, a pena di nullità, essere redatta su stampato fornito dall'ufficio del registro o conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e deve essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale. Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera omessa se presentata da uno solo.
La dichiarazione della successione deve, a pena di nullità, essere redatta su stampato fornito dall'ufficio del registro o conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e deve essere sottoscritta da tutti gli obbligati o da un suo rappresentante negoziale. Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera omessa se presentata da uno solo.
La dichiarazione della successione deve, a pena di nullità, essere redatta su stampato fornito dall'ufficio del registro o conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e deve essere sottoscritta da tutti gli obbligati o da un suo rappresentante negoziale. Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa si considera omessa se presentata da uno solo.
La dichiarazione della successione deve, a pena di annullabilità, essere redatta su stampato fornito dall'ufficio del registro o conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e deve essere sottoscritta da tutti gli obbligati o da un suo rappresentante negoziale. Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa si considera omessa se presentata da uno solo.
Ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633:
Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7-bis del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.
Le cessioni di beni, incluse quelle di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7-bis del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.
Le cessioni di beni, incluse quelle di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7-bis del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.
Le cessioni di beni, escluse quelle di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7-bis del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.
Ai sensi dell’art. 8, secondo comma, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:
Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5 del medesimo decreto.
Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, si sommano per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5 del medesimo decreto.
Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, si sommano per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 4, primo comma, del medesimo decreto.
Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, si sommano per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 4, secondo comma, del medesimo decreto.
Ai sensi del quinto comma dell'art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212 del 2000):
Il contribuente può proporre interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), per conoscere se le operazioni costituiscano fattispecie di abuso del diritto.
Il contribuente può proporre interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), per conoscere se le operazioni costituiscano fattispecie di abuso del diritto.
Il contribuente può proporre interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), per conoscere se le operazioni costituiscano fattispecie di abuso del diritto.
Il contribuente può proporre interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), per conoscere se le operazioni costituiscano fattispecie di abuso del diritto.
Ai sensi dell'art. 76, secondo comma, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, in materia d'imposta sul reddito delle società:
Il periodo di imposta è costituito dall'esercizio o periodo di gestione della società o dell'ente, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo.
Il periodo di imposta è costituito dall'esercizio o periodo di gestione della società o dell'ente, determinato esclusivamente in base alla legge.
Il periodo di imposta è costituito dall'esercizio o periodo di gestione della società o dell'ente, determinato esclusivamente in base all'atto costitutivo.
Il periodo di imposta è costituito dall'esercizio o periodo di gestione della società o dell'ente. Nel caso di società di capitali, il periodo di imposta è determinato esclusivamente in base alla legge; nel caso di società di persone, il periodo di imposta è determinato esclusivamente in base all'atto costitutivo o allo statuto.