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Concorso Magistratura Tributaria 2025
MATERIA: DIRITTO PROCESSUALE TRIBUTARIO
Quesiti Risposta Multipla
Nel caso in cui sia raggiunto un accordo conciliativo parziale, la cessazione parziale della materia del contendere è dichiarata:
Con decreto.
Con sentenza motivata.
Con ordinanza.
Con sentenza.
Ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546:
Per le controversie di valore fino a duemila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica.
Per le controversie di valore fino a ottomila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica.
Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica.
Per le controversie di valore fino a cinquemila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica.
Ai sensi dell'art. 48-ter del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:
Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del dieci per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del secondo grado di giudizio.
Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del venti per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del secondo grado di giudizio.
Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del secondo grado di giudizio.
Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del cento per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del secondo grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015, Il S.I.Gi.T.:
Assicura ai soggetti abilitati secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015, la trasmissione degli atti e dei documenti informatici, la formazione e la consultazione del fascicolo e l'acquisizione delle informazioni riguardanti i giudizi tributari.
Assicura ai soggetti abilitati secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015, la trasmissione degli atti e dei documenti informatici nonché l'acquisizione delle informazioni riguardanti i giudizi tributari. Il S.I.Gi.T. non consente la formazione e la consultazione del fascicolo.
Assicura ai soggetti abilitati secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015, la trasmissione degli atti e dei documenti informatici, la formazione e la consultazione del fascicolo e l'acquisizione delle informazioni riguardanti i giudizi tributari.
Assicura ai soggetti abilitati secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015, la trasmissione degli atti e dei documenti informatici, la formazione e la consultazione del fascicolo. Il S.I.Gi.T. non consente l'acquisizione delle informazioni riguardanti i giudizi tributari.
Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 del 1992:
Le Corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che hanno sede anche secondarie nella loro circoscrizione.
Le Corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che hanno la residenza nella loro circoscrizione.
Le Corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che hanno sede nella loro circoscrizione.
Le Corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che hanno il domicilio fiscale nella loro circoscrizione.
L'art. 36 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:
Individua il contenuto del ricorso introduttivo.
Individua gli effetti della conciliazione giudiziale, quando proposta dalle parti fuori udienza.
Individua il contenuto della sentenza.
Individua gli effetti della conciliazione giudiziale, quando proposta dal giudice in udienza.
Entro quale termine deve avvenire la comunicazione alle parti costituite dell'avvenuto deposito della sentenza?
Entro tre giorni dalla notifica a tutte le parti costituite.
Entro tre giorni dalla notifica alla Segreteria di Presidenza della Corte di giustizia tributaria.
Entro tre giorni dal deposito.
Entro tre giorni dalla notifica alla Segreteria della Corte di giustizia tributaria.
In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza fino alla pronuncia del collegio. La predetta sospensione è disposta:
Con ordinanza.
Con sentenza in forma semplificata.
Con decreto motivato.
Con sentenza.
Selezionare l'affermazione corretta:
Per effetto della sospensione e dell'interruzione del processo, i termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui all'art. 34 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546.
Per effetto della sospensione e dell'interruzione del processo, i termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui all'art. 56 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546.
Per effetto della sospensione e dell'interruzione del processo, i termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui all'art. 43 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546.
Per effetto della sospensione e dell'interruzione del processo, i termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui all'art. 59 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546.
Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546.
L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione può coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.
L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione può coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia purché lo abbiano richiesto congiuntamente tutte le parti ed il Presidente della Corte di giustizia vi abbia prestato acquiescenza.
L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.
L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia, salvo che le parti non lo richiedano congiuntamente.