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Quiz AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI
MATERIA: Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario
Quesiti Risposta Multipla
3489. Ai sensi della delibera della Banca d’Italia 18 giugno 2009, ai fini dell’espletamento della fase di reclamo presso l’intermediario:
Gli intermediari sono tenuti a dotarsi di adeguate strutture organizzative e procedure interne, istituendo un ufficio reclami o individuando un responsabile della funzione di gestione dei reclami della clientela
Gli intermediari sono tenuti a dotarsi di adeguate strutture organizzative e procedure interne, rimettendo alla discrezionalità dell’intermediario la scelta degli strumenti ritenuti all’uopo più idonei
Gli intermediari sono tenuti a dotarsi di adeguate strutture organizzative e procedure interne, istituendo obbligatoriamente un ufficio reclami
Non è previsto l’obbligo di dotarsi di alcuna misura organizzativa o procedurale interna
3474. Ai sensi della delibera Cicr 29 luglio 2008 n. 275, l’Arbitro Bancario Finanziario può decidere su qualsiasi controversia?
Sì, con l’unico limite che l'eventuale somma richiesta dal ricorrente non sia superiore a 50.000 euro
No, la disciplina prevede diversi limiti al deferimento di controversie all’ Arbitro Bancario Finanziario, tra cui quello – tra gli altri - che l'eventuale somma richiesta dal ricorrente non debba essere superiore a 100.000 euro
Sì, con l’unico limite che l'eventuale somma richiesta dal ricorrente non sia superiore a 100.000 euro
Sì, non ci sono limiti
3459. Il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario prevede il pagamento di un contributo spese?
Si, 500 Euro che saranno restituite dall'intermediario in caso di accoglimento del ricorso
Si, 20 Euro che saranno restituite dall'intermediario in caso di accoglimento del ricorso
Si, 20 Euro a fondo perduto
Si, 30 Euro a fondo perduto
3508. I componenti del collegio dell’Arbitro Bancario Finanziario, ai sensi della delibera Cicr 29 luglio 2008, n. 275 e della delibera Banca d’Italia 18 giugno 2009, rimangono in carica:
Il presidente rimane in carica cinque anni e gli altri membri tre anni, il mandato è rinnovabile solo per il presidente
Il presidente rimane in carica cinque anni e gli altri membri tre anni, il mandato è rinnovabile una sola volta
Il presidente rimane in carica cinque anni e gli altri membri tre anni, il mandato non è rinnovabile
Cinque anni, senza rinnovo del mandato
3444. Tizio ha inviato alla Banca X un reclamo in relazione ad un'operazione in strumenti finanziari derivati, ma non è soddisfatto della risposta: può rivolgersi all'ABF per la soluzione della questione?
Si, purché Tizio abbia residenza in Italia
No, perché l'ABF non è competente in materia
Si, purché l'intermediario abbia sede in Italia
Si, purché il valore dell'investimento sia inferiore ad Euro 100.000
3493. L’istruttoria sul ricorso presentato da un cliente all’Arbitro Bancario Finanziario:
È effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta dal cliente, non essendo previsto che l’intermediario possa depositare alcuna documentazione
È effettuata dalla segreteria tecnica territorialmente competente, esclusivamente in base alla documentazione prodotta dal cliente ed eventualmente dall’intermediario
È effettuata dal Collegio, ascoltando, in contraddittorio orale, l’intermediario e il cliente
Non è prevista alcuna istruttoria ai fini della pronuncia sul merito della controversia, in ottemperanza ai principi di celerità e proporzionalità che informano questo tipo di procedura di risoluzione delle controversie
3478. Nel caso in cui sia stata già intrapresa una procedura conciliativa, ma questa sia fallita, è possibile presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario?
Sì, ma il ricorso può essere proposto esclusivamente entro 3 mesi dal fallimento del tentativo di conciliazione ed entro il termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario
Sì, ma il ricorso può essere proposto esclusivamente entro 6 mesi dal fallimento del tentativo di conciliazione, anche qualora sia decorso il termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario
No, nel caso in cui rispetto alla controversia sia stato esperito un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge, a prescindere dall’esito, il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario è precluso
Sì, ma il ricorso può essere proposto esclusivamente entro 6 mesi dal fallimento del tentativo di conciliazione ed entro il termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario
3463. I clienti di Poste Italiane S.p.A. possono rivolgersi per la decisione delle proprie controversie all'Arbitro Bancario Finanziario?
No, mai
Si, per i servizi di Bancoposta
Si, per i servizi di Bancoposta e per i servizi assicurativi e postali
Si, per i servizi di Bancoposta e per i servizi postali
3448. Tizio intende richiedere alla Banca X una somma di denaro: può rivolgersi all'ABF per richiedere che la Banca sia condannata a pagare tale importo?
Si, ma solo per richieste inferiori ad Euro 50.000
Si, ma solo per richieste inferiori ad Euro 100.000
Si, ma solo per richieste inferiori ad Euro 15.000
Si, ma solo per richieste superiori ad Euro 8.000
3497. Ai sensi della delibera Cicr 29 luglio 2008, n. 275, per sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie si intende:
L'insieme formato dall'organo decidente e dalle relative strutture organizzative
L'insieme formato dall'organo decidente, composto in funzione degli interessi degli intermediari e dei clienti coinvolti nella controversia, dal procedimento e dalle relative strutture organizzative
L'insieme formato dall'organo decidente, composto in funzione degli interessi degli intermediari e dei clienti coinvolti nella controversia, e dal procedimento
L'insieme formato dall'organo decidente, dal procedimento e dalle relative strutture organizzative