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Quiz AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO TERZI
SERIE Serie MDN - Elementi di diritto tributario - Nazionale
Quesiti Risposta Multipla
MDN026 La tassa automobilistica degli autocarri di massa complessiva superiore alle 12 t viene calcolata
in base alla massa complessiva
in base ai CV
in base alla portata
in base ai kw
MDN011 In relazione alle modalità di fatturazione e liquidazioni dell'IVA gli autotrasportatori di cose per conto di terzi
hanno delle agevolazioni fiscali se svolgono la propria attività con un solo autoveicolo
non sono soggetti d'imposta ai fini IVA
hanno degli aggravi fiscali in considerazione della specifica attività che svolgono
hanno particolari agevolazioni
MDN030 Qual è lo studio di settore relativo alle imprese di autotrasporto di merci su strada per conto di terzi?
VG69U
VG81U
VG68U
VG70U
MDN015 L'autocarro di massa complessiva non superiore a 12 t paga le tassa automobilistica
per portata
per assi e massa complessiva
per kw (kilowatt) di potenza del motore
in misura fissa
MDN034 Qual è il limite di deduzione dal reddito di impresa per gli autotrasportatori relativo alle spese di manutenzione?
40%
25%
100%
30%
MDN019 Il trasporto intermodale o combinato di merci viene incentivato mediante
esenzioni fiscali per il combinato strada-ferrovia
contributi per il combinato strada-aria
esenzioni fiscali per il combinato strada-mare
contributi sia al combinato strada-ferrovia sia al combinato strada-mare
MDN004 Ai fini dell'ottenimento della riduzione annuale, i pedaggi autostradali vanno pagati
solo con bancomat o carta di credito
con qualunque sistema di pagamento
solo con sistemi automatizzati che prevedano fatturazione differita (Viacard o Telepass)
solo in contante
MDN038 Le imprese di autotrasporto dal 2012 devono eseguire la compensazione del credito di imposta derivante dal recupero delle accise
entro il 31 gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto il credito
entro il 31 dicembre dell’anno solare in cui è sorto il credito
entro il 31 gennaio dell’anno solare in cui è sorto il credito
entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto il credito