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Concorso Magistratura Tributaria 2025
MATERIA: DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
Quesiti Risposta Multipla
In base all'art. 498 del codice di procedura civile è obbligatorio avvertire dell'espropriazione i creditori?
Sì, ma solo quelli che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri.
No, l'avviso è solo facoltativo.
Sì, è obbligatorio per tutti i creditori, sia privilegiati che chirografari.
No, in nessun caso.
A norma dell'art. 599 del codice di procedura civile, i beni indivisi possono essere pignorati anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore?
Sì.
No, in nessun caso.
No, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge.
Sì, ma solo nei casi ed entro i limiti tassativamente indicati nello stesso art. 599.
Dispone l'art. 189 del codice di procedura civile che il giudice istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188 dello stesso codice, fissa davanti a sé l'udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione e assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, tra gli altri, il termine perentorio:
Non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali.
Non superiore a venti giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali.
Non superiore a quaranta prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali.
Non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali.
Dispone l'art. 473-bis.8 del codice di procedura civile, relativo al procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, che il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento, anche n quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto:
Quattordici anni.
Sedici anni.
Dodici anni.
Tredici anni o anche di età inferiore ove capace di discernimento.
In base all'art. 340 del codice di procedura civile, è previsto che, contro le sentenze previste dall'art. 278 e dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 279 dello stesso codice, l'appello possa essere differito?
Sì, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa.
No, in nessun caso.
Sì, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dal deposito della sentenza.
Sì, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza.
L'art. 828 del codice di procedura civile stabilisce che l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale non è più proponibile:
Decorsi sei mesi dalla data dell'ultima sottoscrizione.
Decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione.
Decorsi sessanta giorni dall'ultima notificazione.
Decorsi trenta giorni dall'ultima notificazione.
Indicare quale/i delle seguenti affermazioni è/sono conforme/i al disposto dell'articolo 68 del codice di procedura civile: 1) Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità, il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo; 2) Il giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge; 3) Il giudice può sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica.
Tutte le tre affermazioni.
La n. 1 e la n. 2.
La n. 2 e la n. 3.
La n. 1 e la n. 3.
L'art. 396 del codice di procedura civile dispone che le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione solo in determinati casi tra quelli previsti all'articolo 395 del medesimo codice, purché la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al numero 6 dello stesso art. 396 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto. Tra i detti casi non rientrano:
Quelli di cui al numero 4 dell'art. 395, ossia se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
Quelli di cui al numero 1 dell'art. 395, ossia se le sentenze sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra.
Quelli di cui al numero 2 dell'art. 395, ossia se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza.
Quelli di cui al numero 3 dell'art. 395, ossia se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.
Rientrano tra le cose mobili assolutamente impignorabili elencate dal vigente art. 514 del codice di procedura civile:
Gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali.
Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore.
Le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, anche se formano parte di una collezione.
I mobili di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato.
Dispone l'art. 178, 3° comma, del codice di procedura civile che il reclamo avverso l'ordinanza con la quale il giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, dichiara l'estinzione del processo deve essere proposto:
Nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima.
Nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima.
Nel termine perentorio di sette giorni, decorrente dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima.
Nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima.