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Concorso Magistratura Tributaria 2025
MATERIA: DIRITTO TRIBUTARIO
Quesiti Risposta Multipla
Ai sensi dell'art. 172, comma 9, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:
L'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano dal periodo d'imposta successivo a quella in cui si è aperto l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante.
L'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da una data successiva a quella in cui si è aperto l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate.
L'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano dal periodo d'imposta successivo a quella in cui si è aperto l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è aperto l'ultimo esercizio della società incorporante.
L'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante.
L'art. 4 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212 del 2000):
È stato abrogato dalla legge n. 111 del 2023 recante delega per la riforma fiscale del sistema tributario italiano.
L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria.
Prevede che le presunzioni legali non si applicano retroattivamente.
Prevede che non si può disporre con decretolegge l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti.
Seleziona l'affermazione corretta:
Le operazioni abusive danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. In tal caso, non è prevista l'applicazione concorrente delle sanzioni amministrative tributarie.
Le operazioni abusive possono dare luogo esclusivamente a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie.
Le operazioni abusive danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. In tal caso, è in ogni caso prevista l'applicazione concorrente delle sanzioni amministrative tributarie.
Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.
Stante quanto previsto dall’art. 3, secondo comma, d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, il reddito del soggetto sul quale trova applicazione l’imposta:
L'imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell’art. 15, primo comma, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
L'imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell’art. 15, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
L'imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell’art. 16, terzo comma, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 4 dello stesso articolo.
L'imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell’art. 16, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
Le operazioni che integrano abuso del diritto:
Sono in ogni caso opponibili all'amministrazione finanziaria. Quest'ultima ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.
Non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi. E' fatto divieto per l'amministrazione finanziaria di considerare quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.
Non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.
Non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che, pur riconoscendone i vantaggi, determina i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.
Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
Gli assegni periodici corrisposti al coniuge, inclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Dal reddito complessivo non si deducono gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di cessazione dei suoi effetti civili.
Gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, a prescindere dalla misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Ai sensi dell'art. 80 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, se l'ammontare complessivo dei crediti per le imposte pagate all'estero, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli è superiore a quello dell'imposta dovuta:
L'amministrazione finanziaria ha diritto, a sua discrezione, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo, di disporne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzare la stessa in compensazione ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L'amministrazione finanziaria ha diritto, a sua discrezione, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo, di disporne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzare la stessa in compensazione ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 214.
Il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzare la stessa in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzare la stessa in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 214.
Ad avviso dell’art. 9, quarto comma, lett. b) del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:
Il valore normale è determinato, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo del loro patrimonio netto.
Il valore normale è determinato, per le quote di società azionarie, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti. Per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società Il valore normale è determinato in proporzione al valore dell’attivo circolante della società.
Il valore normale è determinato, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti.
Il valore normale è determinato, per le quote di società non azionarie, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti. Per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società Il valore normale è determinato in proporzione al valore dell’attivo circolante della società.
Seleziona l'affermazione corretta:
Si considera sussistente un vincolo economico tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla base dell'esistenza di almeno due delle seguenti forme di cooperazione economica: a) svolgimento di un'attività principale dello stesso genere; b) svolgimento di attività complementari o interdipendenti; c) svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.
Si considera sussistente un vincolo economico tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla base dell'esistenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica: a) svolgimento di un'attività principale di genere similare; b) svolgimento di attività complementari purché non interdipendenti; c) svolgimento di attività che non avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.
Si considera sussistente un vincolo economico tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla base dell'esistenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica: a) svolgimento di un'attività principale dello stesso genere; b) svolgimento di attività complementari o interdipendenti; c) svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.
Si considera sussistente un vincolo economico tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla base della contestuale esistenza delle seguenti forme di cooperazione economica: a) svolgimento di un'attività principale dello stesso genere; b) svolgimento di attività complementari o interdipendenti; c) svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.
Stante quanto previsto dall’art. 18, secondo comma, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:
Si considerano corrisposti da soggetti residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.
Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi in Italia a decorrere dal 10 settembre 1993.
Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.
Si considerano corrisposti da soggetti residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all’estero a decorrere dal 10 settembre 1993.