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Concorso Magistratura Tributaria 2025
MATERIA: DIRITTO TRIBUTARIO
Quesiti Risposta Multipla
Ai sensi dell’art. 1 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212 del 2000):
Costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate soltanto per il tramite di leggi speciali.
Costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
Costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate, e mai modificate, solo espressamente e mai da leggi speciali.
Costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e, in quanto tali, non possono essere derogate o modificate.
L’imposta sul reddito delle persone fisiche:
Si applica separatamente alle indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'articolo 2121 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Si applica separatamente alle indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Si applica separatamente alle indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'articolo 2123 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti, al lordo delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Si applica separatamente alle indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, escluse l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'articolo 2124 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Stante quanto previsto dall’art. 40 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:
Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito complessivo dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato utilizzato il possessore.
Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito complessivo dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.
Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito complessivo dalla data in cui è stato effettivamente utilizzato dal possessore e non dal momento in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato.
Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito complessivo dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato e non dalla data in cui è stato comunque utilizzato dal possessore.
Ai sensi dell'art. 63 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633:
La Guardia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento della imposta e per la repressione delle violazioni d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633. La Guardia di finanza non può procedere, tuttavia, di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli agli articoli 53 e 53-bis del medesimo decreto alle operazioni ivi indicate.
La Guardia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento della imposta e per la repressione delle violazioni del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli agli articoli 51 e 52 del medesimo decreto alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti.
La Guardia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento della imposta e per la repressione delle violazioni del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli agli articoli 51 e 53-bis del medesimo decreto alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti.
La Guardia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento della imposta e per la repressione delle violazioni d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633. La Guardia di finanza non può procedere, tuttavia, di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli agli articoli 52 e 53 del medesimo decreto alle operazioni ivi indicate.
Relativamente ai tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente:
Le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
Le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
Le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. In taluni casi, tassativamente individuati da leggi speciali, le modifiche introdotte possono trovare applicazione a partire dal periodo d'imposta che precede quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
Le modifiche introdotte si applicano a partire dal periodo d'imposta che precede quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
Ai sensi dell'art. 72 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633:
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, sono non imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e sono equiparate a quelle di cui all'art. 10 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, sono non imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e sono equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto e sono equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e sono equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.
Ai sensi dell'art. 54-quinquies del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, l'Amministrazione finanziaria comunica ai soggetti che applicano i regimi speciali disciplinati dal titolo XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE, relativamente alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato:
L'omessa presentazione della dichiarazione trimestrale, sollecitandoli ad adempiere entro novanta giorni, trascorsi i quali provvede a determinare l'imposta dovuta per le medesime prestazioni con apposito avviso di accertamento emesso ai sensi dell'articolo 58 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.
L'omessa presentazione della dichiarazione trimestrale, sollecitandoli ad adempiere entro trenta giorni, trascorsi i quali provvede a determinare l'imposta dovuta per le medesime prestazioni con apposito avviso di accertamento emesso ai sensi dell'articolo 55 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.
L'omessa presentazione della dichiarazione annuale, sollecitandoli ad adempiere entro sessanta giorni, trascorsi i quali provvede a determinare l'imposta dovuta per le medesime prestazioni con apposito avviso di accertamento emesso ai sensi dell'articolo 56 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.
L'omessa presentazione della dichiarazione semestrale, sollecitandoli ad adempiere entro venti giorni, trascorsi i quali provvede a determinare l'imposta dovuta per le medesime prestazioni con apposito avviso di accertamento emesso ai sensi dell'articolo 53 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.
Secondo l'art. 97 della Costituzione italiana:
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza e le responsabilità proprie dei funzionari ma non anche le attribuzioni, la cui individuazione è demandata ai regolamenti interni dell'Ente pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari ma non anche le sfere di competenza.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza e le attribuzioni, ma non anche le responsabilità proprie dei funzionari.
Ai sensi dell'art. 73 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:
Non sono soggetti all'imposta sul reddito delle società gli enti pubblici e privati diversi dalle società e gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società i trust, purché abbiano per oggetto esclusivo e non principale l'esercizio di attività commerciale.
Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.
Non sono soggetti all'imposta sul reddito delle società gli enti pubblici e privati diversi dalle società. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società i trust, purché abbiano per oggetto esclusivo e non principale l'esercizio di attività commerciale, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, purché non residenti nel territorio dello Stato.
Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust, purché abbiano per oggetto esclusivo e non principale l'esercizio di attività commerciale, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.
Ai sensi dell'art. 13, comma 4, del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera:
Sono computati secondo il cambio del mese di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, sono computati secondo il valore medio annuo del tasso di cambio relativo al periodo d'imposta durante il quale è stata effettuata l'operazione.
Sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura.
Sono computati secondo il cambio del mese di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura.
Sono computati secondo il valore medio annuo del tasso di cambio relativo al periodo d'imposta durante il quale è stata effettuata l'operazione.