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Concorso Magistratura Tributaria 2025
MATERIA: DIRITTO PROCESSUALE TRIBUTARIO
Quesiti Risposta Multipla
L'art. 47 del d.lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546 prevede che:
Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto, nei limiti di legge, dal Garante nazionale del contribuente.
Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.
Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto, nei limiti di legge, dal Presidente della sezione alla quale è stata assegnata la trattazione.
Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto, nei limiti di legge, dal Presidente della Corte di giustizia tributaria.
Successivamente alla costituzione in giudizio del ricorrente, il S.I.Gi.T. rilascia il numero di iscrizione del ricorso nel registro generale:
Di cui all'art. 26 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.
Di cui all'art. 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Di cui all'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.
Di cui all'art. 24 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Nei casi di definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione di cui all'art. 47-ter del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:
Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti, fissando contestualmente la data per il prosieguo della trattazione. Non è consentito il rinvio per consentire la proposizione del regolamento di giurisdizione.
Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti ovvero del regolamento di giurisdizione, fissando contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.
Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione del regolamento di giurisdizione, fissando contestualmente la data per il prosieguo della trattazione. Non è consentito il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti.
Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti ovvero del regolamento di giurisdizione. In tal caso il collegio deve attendere la predetta integrazione o il rinvio prima di fissare la data per il prosieguo della trattazione.
Ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:
Ove sorgano contestazioni il giudice tributario può richiedere l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 22 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 545.
Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 22 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546.
Ove sorgano contestazioni il giudice tributario può richiedere l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 22 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546.
Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 24 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 545.
Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 17 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546, in relazione al luogo delle comunicazioni e delle notificazioni, da quando hanno effetto le variazioni del domicilio o della residenza o della sede?
Dal trentesimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della Corte di giustizia tributaria e alle parti costituite la denuncia di variazione.
Dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della Corte di giustizia tributaria e alle parti costituite la denuncia di variazione.
Dal ventesimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della Corte di giustizia tributaria e alle parti costituite la denuncia di variazione.
Dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della Corte di giustizia tributaria e alle parti costituite la denuncia di variazione.
Ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, i fatti e le questioni della controversia:
Sono esposte dalla segreteria della Corte di giustizia tributaria al presidente di sezione affinché quest'ultimo ne dia indicazione al collegio giudicante.
Sono esposte dal giudice relatore al collegio, senza la presenza delle parti.
Sono esposte dal giudice relatore al presidente di sezione della Corte di giustizia tributaria, senza la presenza delle parti.
Sono esposte dal presidente di sezione della Corte di giustizia tributaria al collegio, senza la presenza delle parti.
Il vizio che affligge i provvedimenti giudiziari non sottoscritti dal giudice tributario con firma digitale:
E' l'irricevibilità.
È la nullità.
E' l'inammissibilità.
E' l'annullabilità.
Ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado:
Decorre dal deposito della sentenza in segreteria, salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 5 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546.
Decorre dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 3 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546.
Decorre dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 5 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546.
Decorre dal deposito della sentenza in segreteria, salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 3 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546.
Selezionare l'affermazione corretta:
Nel giudizio di appello non possono essere prodotti in ogni caso nuovi documenti ma sono ammessi nuovi mezzi di prova, purché la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Nel giudizio di appello non sono ammessi in ogni caso nuovi mezzi di prova ma possono essere prodotti nuovi documenti, purché la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, anche laddove la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:
Ove ricorrano i motivi di cui all'art. 359 del codice di procedura civile la Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado decide il merito della causa e rinvia alla Corte di Cassazione affinché detti ogni altro provvedimento conseguenziale.
Ove ricorrano i motivi di cui all'art. 395 del codice di procedura civile la Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento conseguenziale.
Ove ricorrano i motivi di cui all'art. 395 del codice di procedura civile la Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado decide il merito della causa e rinvia alla Corte di Cassazione affinché detti ogni altro provvedimento conseguenziale.
Ove ricorrano i motivi di cui all'art. 359 del codice di procedura civile la Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento conseguenziale.